Statuto

Qui potete leggere e scaricare lo Statuto di Rete delle Reti, in procinto di costituirsi in associazione, così come emerso dal processo di riflessione delle strutture individuate dal protocollo, tramite il quale ha operato sino ad ora.

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STATUTO DI RETE DELLE RETI


Art. 1. (Costituzione, denominazione, sede)

1.    È costituita l’Associazione nazionale Rete delle Reti di biblioteche italiane – RdR, quale Associazione per il coordinamento dei sistemi bibliotecari italiani e delle biblioteche e di rappresentanza dei sistemi bibliotecari e delle altre forme di gestione delle biblioteche di pubblica lettura e/o comunali.  

2.    Possono aderire all’Associazione: gli enti locali capofila delle convenzioni per la gestione di sistemi bibliotecari in rappresentanza degli aderenti; le aziende speciali, i consorzi, le fondazioni che gestiscono per affidamento diretto degli enti locali i servizi organizzati in sistemi bibliotecari; i Comuni nei quali i servizi bibliotecari sono organizzati in sistemi urbani.  

3.    Possono altresì aderire all’Associazione gli enti locali singoli e associati titolari del servizio bibliotecario e le aziende e fondazioni affidatarie dirette del servizio qualora appartengano a sistemi ovvero reti bibliotecarie che non hanno ancora aderito all’Associazione o qualora non aderiscano ad alcun sistema bibliotecario.

4.    RdR è una associazione volontaria, senza scopo di lucro, costituita ai sensi degli artt. 14 ss. cod. civ., cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 267/200 e del D.Lgs. 42/2004 relative alle associazioni degli enti locali e delle loro aziende.

5.    RdR ha sede legale in Roma presso ___________. L’assemblea ha piena facoltà di istituire ovunque sedi secondarie, uffici, delegazioni, rappresentanze e sopprimerle.

6.    RdR, fino a diversa decisione da parte degli associati, ha durata sino al 2050, prorogabile per volontà degli associati. 

7.    RdR può promuovere e aderire ad Associazioni e Organismi nazionali ed internazionali, aventi medesimi scopi.


Art. 2 (Finalità)

1.    RdR si propone di realizzare un piano di cooperazione esteso a livello nazionale per sostenere e mettere in comune idee, processi, funzioni e strumenti in una dimensione di lavoro in grado di accogliere e invitare al confronto reciproco biblioteche e reti di biblioteche. In particolare, finalità di RdR sono:
a) Svolgere attività di rappresentanza presso terzi e di promozione dell’immagine dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche locali;
b) Favorire lo sviluppo delle biblioteche locali creando un ambito cooperativo no profit tra reti bibliotecarie italiane di respiro nazionale che renda possibili progetti di grande dimensione, realizzando al tempo stesso economie di spesa;
c) Mettere in comune tra i partecipanti le risorse creative, ideative, strumentali, informative in una logica mutualistica, affrontando equamente costi e investimenti, laddove necessari, oppure facendo circolare gratuitamente conoscenze e competenze, documenti e materiali;
d) Sostenere un processo di crescita quantitativa e di raggiungimento di massa critica che permettano di ottenere non solo risultati economici ma un sostanziale mutamento qualitativo;
e) Produrre innovazione, grazie all’uso di avanzate piattaforme tecnologiche e progettualità condivise per far evolvere le biblioteche pubbliche e i loro servizi alle comunità di riferimento. Se ottimizzazione e efficacia sono requisiti fondamentali del progetto, il presupposto da cui la Rete delle Reti muove è che essa agisca come motore dei processi innovativi;
f) Stimolare la nascita di un mercato delle biblioteche in grado di superare l’estrema frammentazione del settore e permetta alle biblioteche di proporsi ai fornitori di servizi in modo più credibile grazie alla forza dei numeri e delle idee;
g) Fornire strumenti di assistenza e supporto amministrativo, giuridico, progettuale, tecnico e gestionale;
h) Promuovere relazioni con gli organismi rappresentativi dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche di pubblica lettura a livello internazionale;
i)    Svolgere attività di fund raising e di crowdfunding per sostenere finalità e progetti dell’Associazione;

2.    Per il raggiungimento dei propri obiettivi RdR promuove attività, quali:
a. Ricerche
b. Corsi di studio
c. Sondaggi
d. Studi
e. Attività di informazione
f. Pubblicazione di periodici su carta e on-line
g. Attività di formazione
h. Assistenza e consulenza a favore degli Enti associati
i. Convegni, seminari
j. Attività di comunicazione rivolta al pubblico con l’obiettivo di promuovere, diffondere e valorizzare la biblioteca quale risorsa di servizi per le comunità locali
k. Produzione e distribuzione da parte della Rete delle Reti di prodotti e servizi

3.    Nello svolgimento delle sue attività, l’Associazione, in quanto organismo di diritto pubblico, può stipulare accordi di cooperazione con le amministrazioni pubbliche e gli organismi di diritto pubblico alle condizioni stabilite dall’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 50/2016. Può altresì stipulare contratti e convenzioni e svolgere qualunque altra operazione strumentale al perseguimento delle finalità dell’Associazione.


Art. 3 (Iscrizione, recesso, decadenza)

1.    Sono soci di RdR gli enti di cui all’art. 1 che aderiscono all’associazione e abbiano versato la quota associativa annuale, stabilita dall’assemblea dei soci.

2.    L'adesione ha validità per l’intera durata dell’associazione, fatto salvo il recesso da comunicare a RdR tramite posta elettronica certificata entro il 31 ottobre di ogni anno e con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. In mancanza di recesso nei tempi previsti, il socio è impegnato a versare la quota annuale determinata dall’Assemblea dei soci entro il termine dalla stessa stabilito. Il recesso non libera dall’obbligo di versamento dell’intero contributo associativo per l’anno in cui lo stesso è stato comunicato.

3.    L'associato che non versa i contributi associativi entro i termini stabiliti con deliberazione preventiva e di carattere generale dall’Assemblea perde la qualità di socio.

4.    La decadenza è dichiarata dall’Assemblea alla prima seduta utile, con formale decisione portata a conoscenza dell’ente interessato.

5.    L’avvenuta decadenza non è condizione ostativa ai fini di una nuova adesione.

6.    I rappresentanti dell'ente che ha deliberato il recesso, o che sia stato dichiarato decaduto da socio, decadono, con effetto immediato, dalla carica, nazionale o regionale, eventualmente ricoperta negli organi di RdR.


Art. 4. (Esclusione dei Soci)

La qualità di socio si perde:

a)    Per recesso presentato nei modi previsti dall’art. 3 del presente statuto;

b)    Per morosità; Il Socio che non versi la quota associativa a RdR, dopo un anno solare, decade. La decadenza, previa diffida da parte del Presidente, è dichiarata dall’Assemblea. 

c)    Per espulsione, deliberata dall’Assemblea, su proposta motivata della Giunta esecutiva o su richiesta di almeno un quinto degli aderenti, in caso di comportamenti del socio contrari alle finalità e agli obiettivi dell’associazione, fermo restando l’obbligo di pagamento del contributo annuale a carico del socio espulso.


Art. 5 (Amici di RdR)

Possono aderire all’Associazione, nella qualità di “Amici di RdR” e con i diritti di cui all’art. 14 gli enti culturali che versano il contributo annuale stabilito dall’Assemblea che ne approva l’accettazione.


Art. 6. (Organi)

Sono Organi di RdR:
a) L'Assemblea,
b) La Giunta esecutiva
c) Il/la Presidente e il/la Vicepresidente
d) La Commissione Tecnica

Supportano l’esercizio delle competenze degli organi: il Comitato di Coordinamento, il/la Coordinatore/Coordinatrice, il Comitato consultivo e il Revisore Unico


Art. 7 (Assemblea)

1)    L’assemblea è l’organo di indirizzo politico-amministrativo, composto da un rappresentante per ogni socio. La stessa è convocata, di regola con cadenza almeno semestrale.

2)    Hanno diritto di voto i Soci in regola con il pagamento dei contributi associativi. Ciascun socio è portatore di un voto - espresso in millesimi e in modo tale che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a mille - corrispondente alla propria quota associativa. Nessun socio gode di un diritto di voto in Assemblea superiore ai cento millesimi, qualunque sia la sua quota associativa. Partecipano alle sedute dell’Assemblea, senza diritto di voto, il Coordinatore/la Coordinatrice della Commissione Tecnica e un/una rappresentante del Comitato consultivo. 

3)    La convocazione è disposta dal/dalla Presidente, che determina l’ordine del giorno.

4)    L'Assemblea è convocata con almeno quindici giorni di preavviso.

5)    Ogni Socio partecipa all’Assemblea con il proprio rappresentante legale, o suo delegato.

6)    Presidente dell’Assemblea è il/la Presidente di RdR. In caso di suo impedimento o assenza, è sostituito/a dal/dalla Vicepresidente.

7)    L’assemblea al suo interno nomina un segretario con compiti di verbalizzazione.

8)    L’assemblea è regolarmente costituita con la presenza almeno della maggioranza delle quote associative e delibera a maggioranza delle quote associative presenti.

9)    L’assemblea può svolgersi anche da remoto. A tal fine la convocazione ne fa espressa menzione, con individuazione delle modalità che consentano la completa possibilità di espressione da parte dei partecipanti e il corretto esercizio del diritto di voto sulle deliberazioni poste all’ordine del giorno.

10)    I lavori preparatori delle sedute dell’assemblea possono essere effettuati da Commissioni formate in seno all’Assemblea, secondo il regolamento deliberato dall’Assemblea a tale scopo. 


Art. 8 (Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea:

a)    elegge il/la Presidente, il/la Vicepresidente e i consiglieri della Giunta esecutiva di propria competenza;

b)    nomina il Revisore unico, determinandone il compenso;

c)    approva il Bilancio economico di previsione annuale e il Piano Programma annuale presentati dalla Giunta esecutiva;

d)    approva il Bilancio consuntivo annuale e i relativi allegati;

e)    stabilisce la quota associativa annuale nonché eventuali contributi a carico degli associati, determinando l’ammontare e le modalità di versamento, tenuto conto dei fabbisogni finanziari dell’Associazione

f)    stabilisce i contributi economici degli “Amici di RdR”; 

g)    delibera la decadenza e l’espulsione, per gravi motivi, dell’associato;

h)    delibera l’acquisto e la vendita di beni immobili e mobili registrati e l’acquisizione di lavori, 

i)    delibera l’apertura di linee di credito e l’assunzione di mutui; 

j)    delibera l’assunzione di personale a tempo indeterminato;

k)    delibera le modifiche dello Statuto.


Art. 9 (Presidente e Vicepresidente)

1.    Presidente e Vicepresidente sono eletti con voto palese dall’Assemblea tra i suoi membri.

2.    A tal fine, fino all’inizio della seduta di elezione, i membri dell’assemblea possono presentare una o più candidature alle cariche di presidente e vicepresidente dell’associazione. 

3.    In caso di presentazione di un solo nominativo alla carica di presidente e di un solo nominativo alla carica di vicepresidente, gli stessi risulteranno eletti se otterranno il voto di almeno i 2/3 dei membri dell’assemblea. 

4.    In caso di pluralità di candidature, ciascun membro dell’assemblea avrà diritto ad esprimere una sola preferenza e risulterà eletto presidente il/la candidato/a che avrà ottenuto più voti e vicepresidente il candidato/a secondo classificato.

5.    Presidente e Vicepresidente restano in carica per tre anni e sono rieleggibili per un solo altro mandato. In caso di cessazione anticipata della carica per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica presso l’ente socio rappresentato, l’Assemblea procede alla nuova nomina limitata alla durata residua della carica.

6.    Il/La Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell’Associazione;
b) convoca la Giunta esecutiva e l’Assemblea e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni;
c) stipula gli accordi, le convenzioni e i contratti i cui schemi siano stati approvati dall’Assemblea o dalla Giunta esecutiva;

7.    Il/La Vicepresidente sostituisce il/la Presidente in caso di assenza o impedimento. 

    

Art. 10 (Giunta esecutiva)

1)    La Giunta esecutiva è composta dal/la Presidente, dal/la Vicepresidente, dal/la Coordinatore/Coordinatrice della Commissione Tecnica e da ulteriori quattro consiglieri, due dei quali eletti dall’assemblea al proprio interno e due eletti dalla Commissione tecnica al proprio interno, mediante eguale sistema di elezione, disciplinato dal presente articolo. 

2)    Le candidature alle cariche di Consigliere possono essere presentate fino all’inizio della seduta dell’Assemblea ovvero della Commissione Tecnica di elezione dei consiglieri della Giunta esecutiva.

3)    A ciascun socio e a ciascun componente della Commissione Tecnica è attribuito il diritto di esprimere una preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di preferenze espresse dall’Assemblea e dalla Commissione Tecnica. 

4)    La Giunta esecutiva resta in carica per tre anni. In caso di cessazione, per qualunque causa, dei Consiglieri eletti ai sensi dei commi 2 e 3, subentra il candidato successivo per numero di preferenze ottenute dall’Assemblea oppure dalla Commissione Tecnica.

 

Art. 11 (Compiti della Giunta esecutiva)

1.     La Giunta esecutiva provvede a:

a)    Redigere e sottoporre all’assemblea per l’approvazione il bilancio di previsione annuale, il piano programma e il bilancio consuntivo;

b)    articolare le linee strategico-programmatiche della Rete delle Reti definite dall’Assemblea; 

c)    deliberare l’acquisizione di forniture e servizi per il perseguimento delle finalità dell’associazione; 

d)    nominare, ove ne ravvisi l’esigenza, un direttore operativo con incarico a tempo determinato, stabilendone le eventuali deleghe;

e)    deliberare l’assunzione di personale a tempo determinato o per collaborazioni;

f)    approvare lo schema di contratti, accordi, convenzioni; 

g)    La costituzione dei gruppi di lavoro

h)    svolgere ogni attività di amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia di competenza dell’assemblea e della Commissione tecnica.


Art. 12 (Commissione tecnica)

1)    La Commissione Tecnica è composta da tutti i responsabili o loro delegati dei servizi bibliotecari degli associati così come individuati all’art. 1 comma 2 e 3. 

2)    La Commissione Tecnica elegge tra i suoi membri il/la Coordinatore/Coordinatrice, cui spetta di convocare, presiedere e condurre le sedute della Commissione Tecnica, nonché di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dell’Assemblea. 

3)    Spetta alla Commissione Tecnica:
a) eleggere al proprio interno due Consiglieri della Giunta esecutiva;
b) proporre il programma annuale e pluriennale delle attività dell’Associazione e il correlativo budget di spesa, tenuto conto delle entrate dell’Associazione;
c) effettuare proposte alla Giunta esecutiva e all’Assemblea sulle modalità di svolgimento e sui contenuti delle attività programmate;
d) organizzare sotto il profilo tecnico gli studi e approfondimenti per il migliore svolgimento delle attività e il migliore perseguimento delle finalità dell’Associazione;
e) esprimere pareri sulle questioni che le sono demandate dall’Assemblea e dalla Giunta esecutiva;

4)    La Commissione Tecnica è convocata di regola con cadenza almeno trimestrale. 

5)    Per lo svolgimento delle proprie competenza, la Commissione Tecnica si avvale di un Comitato di Coordinamento, la cui composizione è disciplinata da regolamento approvato dalla Commissione Tecnica, e può istituire gruppi di lavoro. 

6)    Il Comitato di Coordinamento provvede a:
a) coordinare la redazione del portale on line organizzando gli interventi dei membri della Consulta e tenendo le fila del calendario editoriale;
b) facilitare, coordinare e sostenere l’attività dei gruppi di lavoro;
c) coordinare le progettualità individuate come di interesse comune;
d) aprire un flusso di comunicazione stabile con gli “Amici di RdR”;
e) ricercare eventuali nuovi canali di finanziamento per il sostegno delle attività legate allo sviluppo degli obiettivi.
f) svolgere per conto della Commissione Tecnica funzioni consultive e di supporto nei confronti dell’Assemblea e della Giunta esecutiva.

7)    Le sedute della Commissione Tecnica e del Comitato di Coordinamento possono svolgersi anche da remoto. A tal fine la convocazione ne fa espressa menzione, con individuazione delle modalità che consentano la completa possibilità di espressione da parte dei partecipanti e il corretto esercizio del diritto di voto sulle deliberazioni poste all’ordine del giorno.


Art. 13 (Comitato consultivo)

1)    Il Comitato Consultivo è composto dai rappresentanti degli “Amici di RdR”

2)    Il Comitato consultivo esprime pareri non vincolanti all’Assemblea e alla Giunta esecutiva relativamente ai seguenti atti:
a) piano programma e bilancio preventivo annuale;
b) articolazione delle linee strategiche e programmatiche dell’Associazione;
c) ogni altro atto che abbia ad oggetto la programmazione delle attività dell’Associazione per il perseguimento delle sue finalità.

3) Il Comitato Consultivo elegge al proprio interno un/a Coordinatore/Coordinatrice, cui spetta la convocazione del Comitato anche su richiesta di almeno cinque dei suoi membri. Le sedute del Comitato di Coordinamento possono svolgersi anche da remoto, se lo abbia stabilito l’avviso di convocazione.

4) Il Comitato Consultivo nomina un/a suo/a componente quale rappresentante senza diritto di voto nell’Assemblea e nella Commissione Tecnica.


Art. 14. (Revisore Unico)

1)    L’assemblea nomina il Revisore Unico a maggioranza assoluta dei suoi membri. 

2)    Il Revisore Unico nominato deve essere iscritto nel Registro nazionale dei Revisori legali. 

3)    La carica di Revisore è incompatibile con quella di componente degli altri Organi associativi. 

4)    Il Revisore Unico verifica l'amministrazione dell’Associazione sotto il profilo economico. Esamina il conto consuntivo, predisponendo apposita relazione annuale per l'Assemblea. Predispone, negli stessi termini temporali, l'informazione sulla situazione finanziaria dell’Associazione. 

5)    Il Revisore Unico è invitato permanente alle sedute dell’Assemblea e della Giunta esecutiva.

6)    Al Revisore Unico è attribuita, nella misura stabilita dall’assemblea, una indennità di carica. 

7)    II Revisore Unico rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva. 


Art. 15 (Risorse e contributi associativi)

1)    Il finanziamento dell’Associazione è costituito: 

a)    dai contributi annuali versati dagli Associati e dagli “Amici di RdR”; 

b)    dai contributi volontari e straordinari dei Soci; 

c)    dai proventi di convegni, di progetti o di iniziative di studio, ricerca e formazione e dalle attività riferibili alle finalità dell’Associazione; 

d)    dai proventi di attività, progetti, convenzioni o servizi svolti dall’associazione; 

e)    da contributi di soggetti privati, previa valutazione positiva da parte della Giunta esecutiva e purché finalizzati al miglioramento dei servizi alla P.A. e al Cittadino - utente; 

f)    da contributi pubblici e/o della Comunità Europea;

g)    dai proventi di altra natura. 


Art. 16 (Fondo di dotazione)

1)    L’Associazione ha un fondo di dotazione iniziale pari a Euro 15.000, versato dagli associati all’atto della costituzione dell’Associazione in misura proporzionale alle rispettive quote associative.

2)    Il fondo di dotazione viene incrementato per effetto delle nuove adesioni di altri soci e degli accantonamenti disposti dall’Assemblea.


Art. 17. (Esercizio finanziario)

1)    L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. II bilancio dell’Associazione è redatto secondo la disciplina contenuta nel Codice Civile in materia di società per azioni.


Art. 18 (Modifiche statutarie)

1)    Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’assemblea dalla Giunta esecutiva, anche su parere espresso dalla Commissione Tecnica o dal Comitato Consultivo, o da almeno cinque associati.

2)    L’Assemblea convocata per modificare lo Statuto è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le modificazioni delle quote associative di cui all’art. 3 sono deliberate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quinti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3)    Non possono costituire oggetto di modifica la finalità, l’oggetto sociale e la durata dell’Associazione, salvo ne sia disposta la proroga con deliberazione assunta dall’assemblea a maggioranza assoluta degli associati.


Art. 19 (Devoluzione del patrimonio dell’Associazione in caso di liquidazione)

1)    In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione, in sede di liquidazione i beni appartenenti alla stessa saranno retrocessi agli Enti che li hanno conferiti all’Associazione, ove ciò sia stabilito negli atti di conferimento. 

2)    I beni acquistati direttamente dall’Associazione saranno devoluti ai Soci che ne fanno richiesta, pagandone il valore residuo, prima di essere posti in vendita a terzi.

3)    L’eventuale attivo derivante dalle operazioni di liquidazione, soddisfatti i creditori, è ripartito tra gli associati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.


Art. 20 (Norma transitoria – Versamento della prima quota associativa)

1)    L’adesione all’Associazione in fase di sua costituzione e comunque prima che l’Assemblea abbia esercitato la competenza di cui all’art. 8, comma 1, lett. f) è subordinata al versamento della quota associativa annuale come stabilita nell’allegato A al presente statuto. 


ALLEGATO A


QUOTE DI ADESIONE

(Proposta approvata dalla Consulta della Rete delle Reti nella seduta del 20/12/2021 per la prima adesione)


-    SISTEMI BIBLIOTECARI

o    1 centesimo per abitante

o    Minimo 1.000 euro

o    Massimo 10.000

QUOTE DI ADESIONE PER IL 2022: 

Calcolo come da quota, ridotta al 50%


-    SINGOLE BIBLIOTECHE

o    Comuni fino a 10.000 ab.  200 euro

o    Comuni da 10.000 a 50.000 ab. 300 euro

o    Comuni oltre 50.000 ab. 500 euro